Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva.

0

Art. 1.
Finalità
1. Al fine di valorizzare la pratica dell’attività fisica
e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-
motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute,
la Regione riconosce e valorizza le competenze degli
operatori del settore motorio e sportivo, con particolare
riguardo ai soggetti in possesso della laurea in
Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178 o del diploma universitario dell’Istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio 1958, n. 88.
2. La Regione, nell’ambito della diffusione della pratica
e dell’esercizio delle attività fisico-motorie, promuove
la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.